(massima n. 1)
Nel rapporto di agenzia il preponente non è obbligato a concludere e ad eseguire tutti i contratti proposti dall'agente, perché ciò comporterebbe un'eccessiva ed inammissibile limitazione dell'iniziativa economica e della libertà di organizzazione e gestione dell'impresa. Ne consegue che, sia a norma degli artt. 1748 e 1749 c.c. che alla stregua della corrispondente disciplina collettiva del settore, all'agente spettano le provvigioni solo per gli affari da lui promossi che siano stati accettati ed eseguiti dal preponente nonché per quelli che, sebbene accettati da quest'ultimo (e perciò conclusi), non abbiano avuto esecuzione per cause a lui imputabili, spettando all'agente (il cui rischio economico della mancata esecuzione del contratto non è limitato al caso in cui la stessa sia imputabile al cliente o dipenda da caso fortuito o forza maggiore) l'onere di provare, quali fatti costitutivi della propria pretesa alla provvigione, che gli affari da lui promossi sono stati accettati ed eseguiti dal preponente o che al medesimo è imputabile la causa della mancata esecuzione degli ordini accettati.