(massima n. 1)
L'erogazione a titolo di concorso spese prevista, ex art. 5 dell'Aec 20 giugno 1956, reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 145 del 1961, a favore dell'agente con riguardo ai contratti stornati e cioč accettati, ma non eseguiti dal preponente, differisce dalla provvigione, che spetta all'agente in relazione agli affari andati a buon fine ed a quelli non eseguiti per cause imputabili al preponente, atteso che essa, pur trovando causa nella mancata esecuzione degli affari da parte del preponente, ha carattere indennitario e presuppone che l'agente non abbia maturato il diritto alle provvigioni per quegli affari. Ne consegue che la domanda relativa al suddetto concorso spese deve considerarsi nuova e quindi preclusa in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., rispetto alla domanda relativa alle provvigioni proposta in primo grado.