(massima n. 1)
La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensģ il risultato economico utile conseguito, cosa che la provvigione č dovuta anche in caso di esecuzione non «ortodossa» o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.