(massima n. 1)
Nel rapporto di agenzia, l'agente non ha diritto ad uno specifico compenso dell'attività di riscossione di crediti per conto del preponente, ove manchino i requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile per il conferimento del relativo incarico (nella specie, con riguardo alla natura continuativa dell'incarico stesso, al suo conferimento in forma scritta ed alla previsione di una responsabilità dell'agente per errori contabili); quando tale attività sia stata di fatto comunque svolta, un diritto al compenso può essere fatto valere con l'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., spettando all'agente la prova dell'arricchimento del preponente.