(massima n. 1)
Il mandatario per ripetere dal mandante la somma di danaro dovuta ad un terzo a titolo di penale per l'inadempimento, per fatto e colpa del mandante, dell'obbligazione contratta, a proprio nome, al fine di dare esecuzione al mandato, deve provare l'effettivo esborso della somma al terzo, non trattandosi di mezzo occorrente per l'adempimento dell'obbligazione ex art. 1719 c.c., bensė rientrando tale situazione nella disciplina del secondo comma dell'art. 1720 c.c., a tenore del quale Ģil mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incaricoģ.