(massima n. 2)
In tema di mandato, sulle somme anticipate dal mandatario, mentre gli interessi legali, che sono di natura corrispettiva, decorrono dal giorno dell'esborso o, se manca la prova di tale data, dalla messa in mora, la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, atteso che, trattandosi di un debito di valuta, il maggior danno subito dal creditore dev'essere dimostrato, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c.; al riguardo il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti notori è consentito solo con riferimento a criteri personalizzati in relazione alla categoria economica cui appartiene il creditore, che è comunque tenuto a fornire la prova di elementi in base ai quali il danno sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria di appartenenza.