(massima n. 1)
A differenza che nel mandato, in cui chi accetta l'incarico volto alla conclusione di un affare č tenuto all'obbligo di curarne l'esecuzione e cioč a svolgere una determinata attivitā giuridica con diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato conseguito e quindi anche se l'affare non č andato a buon fine, a tale obbligo non č invece tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le divergenze e farli pervenire alla conclusione dell'affare, alla quale č subordinato il diritto a compenso, senza che l'indipendenza del mediatore che va intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile al dominus l'attivitā dell'intermediario possa venir meno per la unilateralitā del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale.