(massima n. 1)
Per stabilire lo stato, il valore ed il danno della merce, conseguenti alla perdita o all'avaria delle cose trasportate dal vettore marittimo, le perizie sulle condizioni del carico all'arrivo, benché redatte, ai fini del rapporto assicurativo, da tecnici di fiducia dell'assicuratore (cosiddetti commissari di avaria), possono essere utilizzate dal giudice del merito come fonte del proprio convincimento, purché il vettore o il suo raccomandatario siano intervenuti alla constatazione dei danni o siano stati messi in grado d'intervenire mediante tempestivo avviso. Il valore della merce, in tal caso, può ben essere desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario della merce, stante la presunzione semplice che nei normali rapporti tra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato (nella specie trattavasi di balle di cotone, le cui quotazioni risultano da mercuriali o da contrattazioni largamente generalizzate).