(massima n. 1)
A norma dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, salvo che fornisca la specifica prova che il danno ed il conseguente inadempimento siano dovuti ad un evento a lui non imputabile o a caso fortuito. Dal rigore con cui è disciplinata tale responsabilità, basata sui principi del receptum, si desume che il vettore risponde anche del danno che, pur non essendo da lui materialmente cagionato, sia comunque ricollegabile alla sua negligenza o alla non puntuale adempienza. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilità del vettore, per avere omesso di richiedere la proroga di validità della bolletta di legittimazione di una partita di caffè, ai sensi dell'art. 4, L. 26 maggio 1966, n. 344, con il conseguente sequestro della merce da parte della finanza e, nelle more del procedimento penale, la successiva perdita per avaria della stessa merce. La Suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima).