(massima n. 1)
In tema di trasporto di cose, qualora una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta danneggiata, ed il destinatario abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della restante parte, trova applicazione l'art. 1689 primo comma Cod. civ., in forza del quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario, non al mittente. Fra tali diritti deve comprendersi quello al risarcimento del danno conseguente a detta perdita od avaria, atteso che al destinataria stesso, divenuto creditore iure proprio della prestazione cui per contratto è tenuto il vettore, allorché, arrivate le cose a destinazione, o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, provveda a richiederne la riconsegna, non può non riconoscersi, per il caso di inadempimento, la spettanza della prestazione riparatoria dell'inadempimento medesimo e della violazione degli interessi regolati dal contratto.