(massima n. 1)
Il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate — integrando un'applicazione particolare del principio di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. — costituisce condizione per l'esercizio dell'azione tendente all'adempimento del contratto, cioè allo svincolo ed alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti ed azioni che ab origine spettavano al mittente — ivi compresa l'azione risarcitoria per perdita od avaria della merce che, ai sensi del primo comma dell'art. 1689 c.c., al momento della riconsegna della merce si trasferiscono al destinatario senza riserve.