(massima n. 1)
In tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro. (Nella specie, relativa a vendita internazionale, la S.C. ha affermato che il vettore principale e submittente era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, essendo stato dimostrato che lo stesso aveva tacitato le ragioni del destinatario e sopportato le conseguenze dell'inesatto adempimento del subvettore, per perdita parziale del carico).