(massima n. 1)
La minaccia o la mera violenza psichica non escludono la configurabilitą della causa di non punibilitą e della perseguibilitą a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola derogatoria prevista dall'art. 649, comma terzo, cod. pen., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica.