(massima n. 1)
Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede.