(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attivitā cui lo stesso č destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietā appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.