(massima n. 1)
La nozione di condizione analoga alla schiavitł di cui agli artt. 600 e 602 c.p. non si esaurisce con le descrizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, sussistendo tutte le volte in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa. Tale totale asservimento equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto nell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga.