(massima n. 1)
Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attivitą commerciale, in misura prevalente sull'attivitą agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attivitą commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.