(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su pił persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalitą tra l'evento letale e la condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen..