(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo, deve essere ammesso il credito oggetto di riconoscimento da parte della societą debitrice principale, anche in assenza di prova del rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto comportante una relevatio ab onere probandi, per di pił se assistito da una cd. lettera di "patronage" recante data certa atteso che, in virtł dell'art. 1938 c.c., come modificato dalla l. n. 154 del 1992, (con disposizione estensibile anche alle obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.),le garanzie omnibus sono valide purché sia indicato l'importo massimo garantito senza quindi che occorra il riferimento specifico al credito azionato.