(massima n. 1)
Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva č connaturato al rapporto e dispiega i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all'agente spettano, quindi, anche provvigioni postume, sempre che la conclusione dell'affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attivitā promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della societā preponente finalizzati alla conclusione dell'affare.