(massima n. 1)
In tema di mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio, il decesso dell'assistito non preclude il diritto del difensore di pretendere dalla controparte, quale coerede dell'assistito, le competenze maturate nei confronti del "de cuius"; trattandosi di un debito della massa, infatti, al difensore creditore non č opponibile il rapporto interno tra "de cuius" ed eredi, restando irrilevante nei suoi confronti che l'esecuzione del contratto si sia posta in contrasto con l'interesse degli eredi o di uno degli eredi dell'assistito.