(massima n. 1)
L'art. 1696 cod. civ., nel testo modificato con l'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, non trova applicazione ai contratti di trasporto stipulati ed eseguiti in data anteriore alla sua entrata in vigore (24 gennaio 2006), trattandosi di norme limitative del diritto al risarcimento dei danni, il quale, in base ai principi generali dell'ordinamento ed in mancanza di espressa previsione contraria, deve essere attribuito al contraente non inadempiente in forma integrale (art. 1223 cod. civ.), salvo il limite previsto dall'art. 1225 cod. civ. circa l'irrisarcibilitą dei danni imprevedibili.