(massima n. 1)
Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, č soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolaritą dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario č legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.