(massima n. 1)
Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l'art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente; ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l'insorgenza del diritto a favore di quest'ultimo non č condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilitā, a prescindere dal motivo "intuitu personae" o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, reputando il diritto alla prestazione dell'assicuratore come insorto soltanto alla morte del disponente, aveva erroneamente considerato la premorienza della beneficiaria alla stregua di causa di esclusione del diritto al beneficio preteso dai suoi eredi).