(massima n. 1)
L'art. 2624 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61), nel sanzionare penalmente gli amministratori delegati, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di societā che sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la societā che amministrano o con societā controllante o controllata, ovvero si facciano prestare da una delle predette societā garanzie per debiti propri, punisce condotte anche indirettamente finalizzate al risultato di obbligare una societā per debiti del proprio amministratore, non anche per debiti altrui. Ne consegue che, ove la societā abbia presentato una fideiussione a favore di un'altra societā amministrata dallo stesso amministratore e per la quale quest'ultimo abbia giā prestato a sua volta fideiussione, l'atto, in quanto relativo a debiti altrui, non č nullo ma sussiste un potenziale conflitto di interessi che, in assenza di specifica autorizzazione da parte della prima societā, determina l'annullabilitā del contratto di garanzia ex art. 1395 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il conflitto di interessi, atteso che l'amministratore disponeva unicamente di un'autorizzazione generale a prestare fideiussione a favore di terzi, mentre l'autorizzazione specifica era stata prodotta solo in fotocopia disconosciuta dalla controparte e per la quale il giudice di merito non era pervenuto ad una affermazione di veridicitā).