(massima n. 1)
In tema di locazione tra persone giuridiche, ove le parti stipulino un negozio di accertamento per eliminare la "res dubia" relativa ai crediti da essa nascenti, la clausola di tale negozio che ne subordini l'esigibilitą alla condizione sospensiva di carattere negativo che un nuovo contratto di locazione, con cui la locatrice abbia concesso il godimento della "res locata" ad altro conduttore di cui essa sia socia di maggioranza, "non giunga a buon fine", č meramente potestativa, poiché dą luogo ad una ipotesi di abuso della personalitą giuridica, e deve pertanto ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.