(massima n. 1)
Il riconoscimento del fatto costitutivo del credito, del quale venga dedotta contestualmente la sopravvenuta estinzione, non č idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non integrando una chiara e specifica ricognizione del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontā di negarlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato efficacia interruttiva al riconoscimento di un finanziamento operato dal debitore, sostenendo quest'ultimo l'estinzione per confusione del credito a seguito del conferimento nella societā successivamente costituita con il debitore, che vi aveva a sua volta conferito l'azienda).