(massima n. 1)
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l'atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell'ente.