(massima n. 1)
Il diritto del minore alla bigenitorialitā - alla cui realizzazione č tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalitā di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, puō comportare del principio la concreta non applicazione lā dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.