(massima n. 1)
La decadenza dalla responsabilitā genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma si fonda sull'accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l'ablazione della responsabilitā genitoriale. Qualora i genitori, presi singolarmente, interagiscano positivamente con i minori e i pregiudizi del passato al benessere di questi ultimi risultino derivati dal malsano rapporto di coppia che li coinvolgeva, non vi č ragione, nel contesto della separazione coniugale in atto, di incidere sulla responsabilitā genitoriale, risultando sufficiente l'adesione dei genitori a un progetto, predisposto dai servizi sociali, di coordinazione genitoriale finalizzato a sostenerli e affiancarli nel percorso finalizzato a permetter loro di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per i figli, ammonendo entrambi a intraprendere tali percorsi pena l'assunzione di provvedimenti ablativi della responsabilitā genitoriale.