(massima n. 1)
L'accordo transattivo concluso nelle more del giudizio d'appello della separazione, con il quale i coniugi provvedono a reciproci trasferimenti di immobili, in modo difforme rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado pronunciatosi su conclusioni conformi delle parti, produce effetti senza necessitą di essere sottoposto al giudice per l'omologazione.