(massima n. 1)
Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi rivolga alla vittima ingiurie quando, per la loro consistenza, ripetitivitą e incidenza, siano tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito di cui all'art. 612-bis cod. pen., uno degli eventi ivi alternativamente previsti.