(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 270 cod. pen., č necessaria l'esistenza di una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un'idea eversiva.