(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra pił reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna č divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.