(massima n. 1)
Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell'obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto. (Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/09/2019).