(massima n. 1)
L'istituto del concordato in appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore non č regolata dal principio della necessaria retroattivitą della disposizione pił favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 28/04/2017).