(massima n. 1)
In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non č vincolante per il giudice, il quale č sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruitā della pena. (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01). (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/04/2018).