(massima n. 1)
Non sussiste alcuna causa di incompatibilitā al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, analogamente a quanto giā previsto in relazione alla norma previgente. (Nell'occasione la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, ha anche ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale degli artt. 33, 34, 37 e 599 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost. nella parte in cui non č prevista, anche per il rigetto della proposta di concordato sui motivi d'appello, la incompatibilitā del giudice pronunciante). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 02/10/2018).