(massima n. 1)
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 cod. proc. pen. che aveva respinto l'appello proposto dall'indagato avverso il diniego della scarcerazione per difetto di gravitą indiziaria conseguente, secondo la prospettazione difensiva, all'inutilizzabilitą di elementi probatori dovuta alla mancanza, agli atti del procedimento, dei decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni ambientali). (Rigetta, Trib. Catanzaro, 28 febbraio 2006).