(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, č inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente dinanzi alla Corte di cassazione il conflitto di competenza, potendo quest'ultima denunciare il conflitto unicamente nelle forme indicate dall'art. 30, comma secondo cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale, con il quale era stata dedotta l'esistenza di un conflitto positivo di competenza tra uffici del G.i.p. di distinti tribunali in merito all'emissione di analoghe misure custodiali). (Dichiara inammissibile, Trib.lib. Genova, 30 Gennaio 2006).