(massima n. 1)
Nell'ipotesi di morte del professionista incaricato della vendita dei beni che formano oggetto del giudizio di divisione in cui č parte il debitore esecutato ed in attesa della cui definizione č stata disposta la sospensione di un procedimento esecutivo immobiliare, non si determina alcuna interruzione suscettibile di essere superata con riassunzione, atteso che detto evento provoca soltanto una stasi tra le due fasi che compongono il giudizio divisorio, la cui definizione, con il conseguimento del risultato utile della divisione e l'attribuzione al debitore esecutato del ricavato della medesima, č presupposto della riassunzione della procedura esecutiva sospesa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2017).