(massima n. 1)
Nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non č causa di alcuna nullitā, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod.proc.civ.. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullitā relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.) (Rigetta, App. Caltanissetta, 21/07/2009).