(massima n. 1)
In caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella gią svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile effettuato dal giudice di merito dopo che in prima udienza aveva disposto rinvio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. su una questione di rito e all'udienza deputata a tale pronuncia aveva fissato udienza ex art. 420 c.p.c., previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.). (Regola competenza).