(massima n. 1)
Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art.90 della legge 353/1990, (secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data), nel caso di opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. la costituzione dell'opponente deve avvenire alla stregua della disciplina di cui all'art. 348, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 54 della legge citata, ancorché l'opposizione venga introdotta con citazione notificata in epoca successiva al 30 aprile 1995. Trattandosi, infatti, di impugnazione - sia pure straordinaria, perché proponibile da soggetto estraneo al giudizio nel quale fu emessa la sentenza impugnata e nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa -, sussiste il collegamento con il precedente giudizio, con la conseguente necessitą di fare riferimento a quest'ultimo per stabilire se ricorra o meno la pendenza alla data di entrata in vigore della riforma del rito civile. (Rigetta, App. Napoli, 19 Marzo 2003).