(massima n. 1)
Il giudice che ha pronunciato la sentenza poi impugnata con l'opposizione di terzo ben puō partecipare alla decisione sull'opposizione medesima, non essendo configurabile la situazione di cui all'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., in quanto competente a conoscere della opposizione, a norma dell'art. 405 dello stesso codice, č lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta. Nč rileva, al fine di proporre rituale istanza di ricusazione, la tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere. (Rigetta, App. Ancona, 18 Dicembre 1999).