(massima n. 1)
A differenza del contratto di agenzia con rappresentanza, rientrante nello schema del mandato ed estrinsecantesi in una locatio operis, il contratto di somministrazione con esclusiva costituisce una specie differenziata di vendita, in cui all'obbligazione dell'avente diritto alla somministrazione di rivendere per proprio conto ed in una zona determinata la merce fornitagli corrisponde quella del somministrante di non rivendere le merci ad altri nella stessa zona; in tale ipotesi, con il passaggio a carico dell'acquirente dei rischi inerenti alle merci ed alle successive operazioni commerciali, resta escluso il rapporto di agenzia, in cui le prestazioni dell'agente si esauriscono nella conclusione, per suo tramite, di contratti per conto e in rappresentanza del preponente, e prende vita, invece, un rapporto di somministrazione, nel quale l'obbligo dell'acquisto e della rivendita delle merci prodotte da una parte viene assunto dall'altra, per nulla mutando codesto nomen juris anche se al rapporto principale seguano accordi fiduciari tra le parti di stretta collaborazione, con l'obbligo di propaganda e diffusione del prodotto.