(massima n. 1)
L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, č inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilitą del ricorso per tardivitą, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2018).