(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalitā dei testi, l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolaritā, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolaritā, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della veritā, cui č ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2018).