(massima n. 1)
Nel procedimento di falso, l'idoneitā di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non giā il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensė quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioč, mai stata contestata l'autenticitā della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della veritā di altro documento, č indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire. (Rigetta, App. Bari, 19/02/2014).