(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza adottata in sede di reclamo dal collegio del tribunale e relativa ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale sia stata respinta l'istanza di revoca di un precedente provvedimento ordinatorio del procedimento esecutivo adottato dallo stesso giudice, trattandosi di provvedimento sprovvisto di carattere decisorio ed inidoneo ad incidere in via definitiva sulla posizione sostanziale della parte reclamante. (Dichiara inammissibile, Trib. Venezia, 22/07/2004).